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Proposta di legge antidiscriminatoria
 

presentata alla Camera la scorsa settimana dall’on. Franco Grillini insieme ad altri venti firmatari, nonché presentata al Senato dal Sen. Gianpaolo Silvestri del gruppo dei verdi.

 
 
La proposta di legge contiene una corposa relazione introduttiva con molte informazioni preziose su quello che è lo stato dell’arte in tema di legislazione in materia di lotta alla discriminazione motivata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, nonché una descrizione dell’articolato della legge.
Complessivamente ci sono 29 articoli raccolti in 4 capi.
Il primo capo raccoglie insieme disposizioni dal contenuto eterogeneo: 1) la modifica della c.d. legge Mancino (legge antidiscriminatoria) prevedendo l’estensione anche all’orientamento sessuale e all’identità di genere della protezione assicurata contro la discriminazione, l’odio e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi; 2) la previsione della tutela da ogni intolleranza, dileggio, disprezzo o colpevolizzazione all’interno delle scuole, con la possibilità per le vittime di richiedere un risarcimento nei confronti del colpevole e della scuola; 3) il divieto di discriminazione in materia di assicurazioni sanitarie, attraverso l’applicazione delle stesse condizioni assicurative e la previsione della nullità delle clausole che facciano dipendere una diversità di trattamento solo in ragione dell’orientamento sessuale o l’identità di genere dell’assicurato; 4) la concessione del diritto di asilo e del divieto di espulsione per gli stranieri che nei propri paesi sarebbero perseguitati a causa del proprio orientamento sessuale o dell’identità di genere; 5) l’estensione della tutela del norme per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, introdotte dal D.Lgs. 216/2003, anche all’identità di genere, oltre che all’orientamento sessuale.
Il capo secondo contiene disposizioni che modificano il citato D.Lgs. 216/2003, che ha dato attuazione alla Direttiva europea 2000/78/CE, prevedendo tra l’altro che in materia di lavoro non si possa essere discriminati a causa dell’orientamento sessuale. Tuttavia la legge italiana ha previsto una serie di ampie eccezioni che limitano e tradiscono la portata della Direttiva e che con questa legge vengono rimosse. Vengono introdotte modifiche anche in tema di tutela giurisdizionale dei diritti, con il recupero dell’inversione dell’onere della prova a favore del lavoratore, che nella Direttiva c’è ma che il legislatore italiano aveva eliminato e l’estensione anche alle associazioni della possibilità di agire in giudizio per tutelare le persone discriminate.
Viene modificato anche l’art. 10 della c.d. legge Biagi (legge di riforma del mercato del lavoro) prevedendo che  nessuno possa fare indagini o trattare dati che rivelino l’orientamento sessuale o l’identità di genere di chi cerca lavora, anche se l’interessato fornisce il proprio consenso al trattamento, tranne nei casi in cui la natura del lavoro o il contesto in cui deve essere svolto prevedono che queste o altre caratteristiche siano requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto però dei principi di legittimità e proporzionalità.
Il capo terzo istituisce un’Autorità indipendente per la lotta alle discriminazioni, sul modello dell’Autorità Garante per la privacy, che ha competenza in materia di discriminazioni fondate su razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, sesso, orientamento sessuale e identità di genere, e che va a sostituire l’ufficio per il contrasto contro le discriminazioni costituito presso la Presidenza del consiglio con competenza solo in materia di discriminazioni razziali. In questo modo l’Italia si pone in linea con quasi tutti i paesi dell’Unione, che si sono dotati di una tale Autorità indipendente, presente anche nei paesi baltici e in Bulgaria.
L’autorità controlla, garantisce e promuove la parità e la rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sulle caratteristiche sopra menzionate. Le persone discriminate possono rivolgersi direttamente all’Autorità per la tutela dei propri diritti in via alternativa a quella giurisdizionale.
Il capo quarto contiene le disposizioni finali che modificano il D.Lgs. 215/2003, norma di attuazione della direttiva 2000/43/CE, per la lotta alla discriminazione razziale nell’ambito del lavoro, armonizzando questa legge con il D.Lgs. 216/2003. L’ultimo articolo della proposta di legge Grillini modifica l’art. 17 della legge sulla disciplina militare, la n. 382/78, prevedendo il divieto di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni.