presentata
alla Camera la scorsa settimana dall’on. Franco Grillini insieme
ad altri venti firmatari, nonché presentata al Senato dal Sen.
Gianpaolo Silvestri del gruppo dei verdi.
La
proposta di legge contiene una corposa relazione introduttiva con
molte informazioni preziose su quello che è lo stato dell’arte
in tema di legislazione in materia di lotta alla discriminazione
motivata dall’orientamento sessuale e dall’identità di
genere, nonché una descrizione dell’articolato della legge.
Complessivamente
ci sono 29 articoli raccolti in 4 capi.
Il primo
capo raccoglie insieme disposizioni dal contenuto eterogeneo: 1)
la modifica della c.d. legge Mancino (legge antidiscriminatoria)
prevedendo l’estensione anche all’orientamento sessuale e
all’identità di genere della protezione assicurata contro la
discriminazione, l’odio e la violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali e religiosi; 2) la previsione della tutela da
ogni intolleranza, dileggio, disprezzo o colpevolizzazione
all’interno delle scuole, con la possibilità per le vittime di
richiedere un risarcimento nei confronti del colpevole e della
scuola; 3) il divieto di discriminazione in materia di
assicurazioni sanitarie, attraverso l’applicazione delle stesse
condizioni assicurative e la previsione della nullità delle
clausole che facciano dipendere una diversità di trattamento solo
in ragione dell’orientamento sessuale o l’identità di genere
dell’assicurato; 4) la concessione del diritto di asilo e del
divieto di espulsione per gli stranieri che nei propri paesi
sarebbero perseguitati a causa del proprio orientamento sessuale o
dell’identità di genere; 5) l’estensione della tutela del
norme per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, introdotte dal D.Lgs. 216/2003, anche
all’identità di genere, oltre che all’orientamento sessuale.
Il capo
secondo contiene disposizioni che modificano il citato D.Lgs.
216/2003, che ha dato attuazione alla Direttiva europea
2000/78/CE, prevedendo tra l’altro che in materia di lavoro non
si possa essere discriminati a causa dell’orientamento sessuale.
Tuttavia la legge italiana ha previsto una serie di ampie
eccezioni che limitano e tradiscono la portata della Direttiva e
che con questa legge vengono rimosse. Vengono introdotte modifiche
anche in tema di tutela giurisdizionale dei diritti, con il
recupero dell’inversione dell’onere della prova a favore del
lavoratore, che nella Direttiva c’è ma che il legislatore
italiano aveva eliminato e l’estensione anche alle associazioni
della possibilità di agire in giudizio per tutelare le persone
discriminate.
Viene
modificato anche l’art. 10 della c.d. legge Biagi (legge di
riforma del mercato del lavoro) prevedendo che
nessuno possa fare indagini o trattare dati che rivelino
l’orientamento sessuale o l’identità di genere di chi cerca
lavora, anche se l’interessato fornisce il proprio consenso al
trattamento, tranne nei casi in cui la natura del lavoro o il
contesto in cui deve essere svolto prevedono che queste o altre
caratteristiche siano requisito essenziale e determinante ai fini
dello svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto però
dei principi di legittimità e proporzionalità.
Il capo
terzo istituisce un’Autorità indipendente per la lotta alle
discriminazioni, sul modello dell’Autorità Garante per la
privacy, che ha competenza in materia di discriminazioni fondate
su razza, origine etnica, religione, convinzioni personali,
handicap, età, sesso, orientamento sessuale e identità di
genere, e che va a sostituire l’ufficio per il contrasto contro
le discriminazioni costituito presso la Presidenza del consiglio
con competenza solo in materia di discriminazioni razziali. In
questo modo l’Italia si pone in linea con quasi tutti i paesi
dell’Unione, che si sono dotati di una tale Autorità
indipendente, presente anche nei paesi baltici e in Bulgaria.
L’autorità
controlla, garantisce e promuove la parità e la rimozione di ogni
forma di discriminazione fondata sulle caratteristiche sopra
menzionate. Le persone discriminate possono rivolgersi
direttamente all’Autorità per la tutela dei propri diritti in
via alternativa a quella giurisdizionale.
Il capo
quarto contiene le disposizioni finali che modificano il D.Lgs.
215/2003, norma di attuazione della direttiva 2000/43/CE, per la
lotta alla discriminazione razziale nell’ambito del lavoro,
armonizzando questa legge con il D.Lgs. 216/2003. L’ultimo
articolo della proposta di legge Grillini modifica l’art. 17
della legge sulla disciplina militare, la n. 382/78, prevedendo il
divieto di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale in
sede di attribuzione di incarico,
di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti,
ad armi o a specializzazioni.