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PACS
– DEPOSITATE LE PRIME PROPOSTE DI LEGGE Arcigay:
l’Unione apra una nuova fase di riforme per l’uguaglianza giuridica
delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender. Parità
di diritti per le coppie dello stesso sesso, una legge
antidiscriminatoria, interventi di prevenzione all’Aids, diritti delle
persone transgender, asilo politico per gay, lesbiche e trans: queste le
principali richieste di Arcigay al nuovo Parlamento. “Salutiamo
con grande favore la presentazione di un progetto di legge sui Pacs da
parte di
Comunicato
stampa. On. Franco Grillini. Sul Pacs troppa confusione. Invito a
leggere la proposta di legge.
Chiariamo, ancora una volta, i contenuti della proposta di legge sui Pacs, istituto nuovo, distinto e distante dal matrimonio, che non ha nulla di sovversivo. Il pacs, al contrario di quanto si dice, implica innanzi tutto dei doveri: 1)
Le parti hanno il dovere della reciproca assistenza morale e materiale 2)
ciascun contraente del
patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze
economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della
propria capacità lavorativa. 3)
I contraenti sono
solidalmente obbligati nei confronti dei terzi per i debiti contratti,
entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita
di coppia. 4) In caso di scioglimento, se una delle due parti versa in stato di bisogno l’altro ha l’obbligo di corrispondere gli alimenti all’altra parte, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. Il Pacs non è un matrimonio o un piccolo matrimonio anche perché: 1) Il Pacs non da diritto all’adozione. 2) Il Pacs non crea né modifica lo status giuridico dei contraenti che non assumono il nome di “marito” e “moglie”. 3) Il Pacs non permette ai contraenti di acquisire parentela. 4) Con il Pacs non acquisisce il cognome del partner. 5) I figli nati da precedenti matrimonio o relazioni rimangono estranei al patto civile di solidarietà contratto dal genitore con un terzo e non acquisiscono alcun legame o vincolo di parentela con quest’ultimo. 6) In campo successorio nel matrimonio il coniuge è un erede legittimo e legittimario. Il pacsato è soltanto erede legittimo e cioè gli eredi legittimi ereditano in caso di mancanza di un testamento secondo un ordine stabilito dalla legge. Gli eredi legittimari sono coloro che pur in presenza di testamento hanno diritto ad una quota determinata del patrimonio del testatore, al quale quindi è impedita la possibilità di diseredarli per esempio coniuge e figli. 7) Il matrimonio può essere contratto anche con rito religioso e, a seguito di trascrizione, può avere anche valore civile. Il pacs non prevede questa possibilità. 8) I diritti e dovere nascenti dal matrimoni sono stabiliti dalla legge. Nei pacs i partner stabiliscono che diritti acquisire vicendevolmente, eccetto il dovere di collaborare alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e possibilità. 9) Quando due persone vogliono porre fine al matrimonio tanto in caso di accordo che disaccordo devono rivolgersi al giudice e realizzare prima lo stato di separazione e trascorsi tre anni possono chiedere lo scioglimento che si realizzano con la sentenza di divorzio. Il pacs può sciogliersi sia in caso di accordo che di disaccordo delle parti in tre mesi, con comunicazione (non raccomandata come hanno detto in molti) per il tramite dell’ufficiale giudiziario. 10) Nel matrimonio il coniuge superstite ha il diritto di vivere, ed usare i mobili, per tutta la vita nell’abitazione comune. Nel Pacs tale diritto ha la durata di un anno. Il Pacs garantisce diritti e vuole risolvere i momenti difficili della vita tra due persone conviventi. Di seguito una sintesi dei diritti sui quali interviene la proposta sui pacs. 1) Eredità: in assenza di testamento il contraente superstite del Pacs ha gli stessi diritti spettanti al coniuge previsti in materia di successione legittima dal Codice civile. 2) Reversibilità della pensione. 3) Assistenza sanitaria: permesso di assistenza ospedaliera e nel caso di incapacità del partner possibilità di prendere decisioni sulla sua salute. 4) Assistenza penitenziaria. 5) Contratto di locazione e diritto di permanenza nell'abitazione comune nel caso di morte di uno dei contraenti. 6) Permesso di soggiorno per il partner extracomunitario convivente. 7) Congedi lavorativi per motivi di assistenza sanitaria, partner inabile o malato terminale. 8) Esoneri e dispense relative al servizio militare volontario. 9) In caso di scioglimento il contraente più debole ha diritto agli alimenti all’altra parte, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. 10) Ai contraenti si estendono le norme in materia di impresa familiare (diritti e doveri). 11) I contraenti acquisiscono il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del contraente intestatario del contratto di locazione. 12) I contraenti, salvo diversa volontà manifestata e sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato, hanno diritto alle decisioni rispetto alla modalità di svolgimento della cerimonia funebre. 13) I contraenti, salvo diversa volontà manifestata e sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato, hanno diritto alla scelta del luogo di sepoltura. 14) I contraenti, salvo diversa volontà manifestata e sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato, hanno diritto alla decisione di cremazione. 15) I contraenti acquisiscono competenze in materia di interdizione e inabilitazione del contraente. Invito ad un dibattito sereno e non ideologico che tenga in stretta considerazione la sostanza del disegno di legge che ho presentato, il n° 33.
Disciplina del patto civile di solidarietà
On. Franco Grillini Deputato dell’Ulivo Presidente onorario Arcigay
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Segreteria On. Franco Grillini (DS) Stefano Bolognini www.stefanobolognini.it |